
Diritto privato
Disciplina i rapporti fra soggetti che si trovano in posizioni perfettamente paritetiche, siano essi privati cittadini o enti pubblici. È anche chiamato diritto comune, in quanto normazione spettante a tutti i soggetti, posto in un piano di equiordinazione a prescindere dalla loro natura pubblicistica o privatistica. Il diritto pubblico disciplina invece i rapporti fra soggetti che si trovano in posizioni non paritarie, in cui uno dei soggetti del rapporto è in una posizione di supremazia o autorità sull’altro, costretto a subire le decisioni altrui.
La linea di demarcazione tra diritto pubblico e diritto privato è per certi versi variabile e controversa in quanto ad esempio in alcuni casi lo Stato può avocare a sé la realizzazione di funzioni proprie di un privato sostituendosi a quest’ultimo oppure può utilizzare strumenti privatistici, ad esempio quello societario e contrattuale. Un esempio di questa difficile demarcazione è la società a partecipazione statale, ovvero una società per azioni in cui l’unica particolarità è ravvisata nel fatto che il socio di maggioranza o totalitario è un ente pubblico.
Caratteristiche
Il principio di autonomia
Alla base del ragionamento secondo cui il diritto privato disciplina i rapporti tra i soggetti che si trovano in posizioni paritarie, sta il concetto di autonomia privata, ovvero quel diritto che la persona ha di autodeterminarsi perseguendo e regolando nel modo che ritiene più opportuno i propri interessi. L’autonomia opera al massimo grado in ambito contrattuale, al minimo nel campo della responsabilità civile. I soggetti privati esercitano questa autonomia compiendo delle attività, dette negozi giuridici dando origine a rapporti obbligatori e a trasferimenti di diritti.
Quando si verificano comportamenti in violazione (un inadempimento dell’obbligo) il sistema del diritto privato concede la possibilità a chi è stato leso di agire in giudizio (e su di lui grava l’onere della prova) e, se opportuno, reagisce con delle sanzioni. Le parti litiganti possono ricorrere ad un contratto di transazione, nel quale facendosi reciproche concessioni ricompongono la lite oppure possono ricorrere con un compromesso ad un giudice privato, detto arbitro. Ciò che non è consentito fare è adottare comportamenti di autotutela (a parte il diritto di ritenzione e la legittima difesa).
L’illecito civile è nell’ordinamento italiano atipico, ovvero può essere considerato come tale qualsiasi comportamento che lede ingiustamente un diritto o interesse altrui.
Derogabilità e inderogabilità delle norme
Le norme di diritto privato si distinguono a seconda della loro derogabilità (norme dispositive) o inderogabilità (norme imperative o cogenti).
In virtù del principio di autonomia, il diritto privato è caratterizzato da una prevalenza di norme dispositive e non cogenti, derogabili dalle parti. Tuttavia, per tutti gli aspetti per i quali le parti decidono di non esercitare la rispettiva autonomia privata in sede di stipulazione di un contratto, trovano automaticamente applicazione le norme del diritto privato dispositive e imperative.
Il diritto privato ricomprende la disciplina dei diritti soggettivi, che perseguono sempre un interesse privato individuale che l’ordinamento ritiene meritevole di tutela (cap. VIII, cod. civ.).
Il diritto pubblico è sempre inderogabile nel senso che è del tutto irrilevante la volontà del destinatario del comando. Nell’ambito del diritto privato invece esistono oltre alle norme inderogabili anche norme derogabili ovvero norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo tra le parti interessate. Su tale peculiarità non si fonda alcun principio distintivo tra le norme di diritto pubblico e norme di diritto privato in quanto possono comunque esserci norme di diritto pubblico suscettibili di deroga e norme di diritto privato cogenti ovvero inderogabili.
Esiste anche una terza categoria di norme, quelle cosiddette suppletive, le quali trovano applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a normare un particolare aspetto contrattuale, in relazione al quale la legge sopperisce disciplinando ciò che i privati hanno lasciato privo di regolamentazione. Nella quarta categoria tutti gli individui devono immettersi nei giudizi morfologici.
Branche
Le principali discipline in cui il diritto privato viene tradizionalmente suddiviso sono:
Nel mondo
Nell’Europa continentale, nonché in America Latina e in altri ordinamenti cosiddetti di civil law, il diritto privato trova la sua fonte preminente in leggi scritte, soprattutto in grandi codificazioni sistematiche.
Al contrario, i paesi anglosassoni seguono il modello di common law, basata sulla consuetudine, sul principio di equità e sulle pronunce precedenti dei giudici, secondo la regola dello stare decisis: la stessa giurisprudenza, perciò, diviene fonte del diritto.
TUTOR STUCAMPUS
LUIGINA
